Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 2.

Art. 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

il secondo articolo della costituzione inizia in maniera estremamente interessante:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo

la prima osservazione è sull’uso del verbo riconoscere. Questo implica che esistano una serie di valori che sono antecedenti o primevi alla costituzione e a questi la costituzione si appoggia. In particolare l’Art. 2. afferma che questi siano i “diritti inviolabili” che la costituzione e quindi la repubblica DEVE riconoscerli e GARANTIRLI.
è compito quindi della Repubblica dotarsi degli strumenti adatti al recepimento di questa istanza. Qualsiasi trattamento che, nei fatti, violi questi diritti è fuori dell’ambito costituzionale e quindi fuori legge.

Si noti che il riferimento all’Uomo, e non al cittadino, rende questa esigenza universale e quindi vera per qualsiasi essere umano. è quindi compito della Repubblica, almeno negli ambiti della sua area di influenza, operarsi per garantire l’adempimento di questa regola senz differenza alcuna tra cittadini membri della repubblica o esseri umani provenienti da paesi diversi, quali essi siano.

.Andando avanti nella lettura leggiamo

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

quindi compito della repubblica è garantire tali diritti sia al singolo sia alle “formazioni sociali”,

il fatto che tali “formazioni sociali” siano inderterminate apre alla discussione di cosa queste siano. Apparentemente potrebbe essere qualsiasi struttura organizzativa che faccia riferimento ad un gruppo di individui. Termini come “famiglia”, “partito”, “movimento” o qualsiasi altra associazione potrebbe entrare nella definizione. Ma anche costrutti meno formali potrebbero essere la base di formazioni sociali, quali i gruppi di utenti internet che si scambiano informazioni e persino coloro che leggono questo blog.

Questa indeterminatezza rende l’articolo 2 particolarmente “flessibile” e libertario, associando ai diritti personali anche la esigenza di garantire i diritti associativi e quindi, ipso facto, anche agli strumenti che ne garantiscono la fruizione. é innegabile che, ad esempio, nel caso dell’accesso alla rete, che questo abbia una valenza in termini di espressione della personalità.

e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

a questo punto l’articolo 2 istituisce un principio che deve sempre essere alla base di qualsiasi interpretazione del dettato costituzionale e della legge: la richiesta dei doveri inderogabili, quindi veso cui non è ammessa alcuna remora o indietreggiamento, di solidarietà non generica ma  in 3 ambiti ben precisi Uno politico, uno economico ed uno sociale.

Interessanti sono gli elementi introdotti di soliderietà economica e sociale, la Repubblica non può quindi vessare ne il singolo ne la “formazione sociale” rendendoli incapaci di esercitare una attività economica, un lavoro, attivo ne di negare il diritto di svolgere attività sociale.

Appare ovvio che vi siano delle deroghe a tali esigenze “inderogabili” nel caso di violazione delle leggi della repubblica stessa, o nei casi in cui tali azioni violino il dettato degli articoli costituzionali. Ma viene da chiedersi se privare un cittadino del sostentamento economico per lui o la sua famiglia, ad esempio, a causa di mancati pagamenti da parte dello stato, per citare eventi recenti, o per imposizioni di pene pecuniarie (cartelle esattoriali, multe o via dicendo) che se pur dovute nei fatti impediscano l’esercizio dei diritti fondamentali quali avere una casa e via dicendo.

Non si può non notare come, in apparenza, alcuni comportamenti dello stato siano in contrasto con la lettera e lo spirito dell’articolo 2.

Se la Repubblica richiede inderogabilmente a tutti (e il tutti è determinato dsl fatto che non vi siano riferimenti specifici nell’articolo a chi queste regole siano indirizzate) l’adempimento di doveri di solidarietà appare chiaro come comportamenti egoistici o che si oppongano a questi doveri siano anticostituzionali e quindi da stigmatizzare e reprimere. Ancora più alto, ne consegue, è il vincolo che lega a queste regole chi dal popolo è chiamato a rappresentare e gestire la repubblica, come all’articolo 1 della nostra costituzione.

Uno dei problemi piu grandi relativi all’articolo 2 è la natura di questi diritti inviolabili, la loro definizione è necessaria per definire quali siano gli ambiti operativi della costituzione e quindi della Repubblica. Solitamente si fa riferimento alla dichiarazione dei diritti dell’uomo Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Essendo questi diritti un corpus mobile, legato alla percezione del periodo storico, e non statico la espressione generica dell’articolo 2 consente la incorporazione di nuove esigenze, dal diritto alla casa, al diritto all’accesso ai mezzi di comunicazione internet compresa, al diritto di vivere in un pianeta ecologicamente sano e via dicendo.

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