Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Sono dunque arrivato al terzo articolo della costituzione. Il terzo articolo è di grande importanza perchè, proseguendo il flusso derivante dai primi 2 articoli, enunzia il concetto di egualitarismo tra tutti i soggetti facenti parte della Repubblica.
Se nell’articolo due si fa genericamente riferimento all’uomo, generalizzando ed allargando la platea di riferimento dei diritti a tutta l’umanità e non al singolo membro di uno specifico paese, nell’articolo 3 si specifica chiaramente che l’oggetto del riferimento dell’articolo è i membri della Repubblica.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
il riferimento chiaro è al termine cittadini che va inteso non nel senso di abitanti di una città, ma nel più vasto “membri di una collettività organizzata in stato”. come per il termine lavoro incontrato quindi nel primo articolo occorre dare alla parola una lettura più ampia che la sua apparente traduzione diretta.
Interessante il fatto che si enunci, ancora una volta, il concetto di eguaglianza sociale di tutti i cittadini. questo significa che, come si era già visto all’articolo precedente, sono da considerarsi al di fuori della costituzione discriminazioni in base al censo, natali, ricchezza o via dicendo.
Inoltre viene rimarcato che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, che quindi è super partes e tratta tutti alla stessa maniera. qualsiasi pretesa di eccezionalità di fronte alla legge quindi è da considerarsi al di fuori del dettato costituzionale.
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
e a ulteriore rafforzativo viene esplicitamente espresso l’ambito di uguaglianza sociale e di fromnte alla legge, includendo la incostituzionalità di divisioni arbitrarie.
forte è il richiamo ancora una volta ad una eguaglianza di trattamento, da parte della repubblica, in maniera indipendente dalle condizioni personali e sociali. viene quindi chiaramente espresso che la repubblica non da giudizi morali sull’individuo ma gestisce tutti in maniera egualitaria.
questo vincolo della Repubblica è quindi tradotto in dettatodovere di chi compone la repubblica.
C compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
quindi tutti, in quanto membri della Repubblica, sono tenuti a rimuovere gli ostacoli che limitino libertà, eguaglianza e partecipazione alla vita del Paese.
Ancora una volta viene usato il termine “lavoratori”, che sembra nei fatti fare riferimento non a chi “ha un lavoro” ma a chi opera, nel complesso delle sue capacità, alla vita della Repubblica.
Il termine lavoro viene poi ulteriormente affrontato nel articolo successivo, dando un ulteriore chiarimento sulla chiave di lettura del termine.
da quello che si deduce dall’articolo 3 appare chiaro che compito della Repubblica, e quindi dei suoi membri e delle sue istituzioni, è quello di permettere in maniera attiva lo sviluppo della persona e di consentire a questa di essere membro attivo della società. Questa necessità di azione è chiaramente esposta nel “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli …” non si tratta quindi di passiva accettazione dello status quo o attesa di eventi esterni, ma di doverosa azione volta a permettere lo sviluppo sociale ed economico della persona.
Qualsiasi atteggiamento volto a mantenere tali differenze è quindi da considerarsi in contrasto con lo spirito e la lettera dell’articolo 3.
Le ricadute sono molteplici la tutela del diritto allo studio del diritto di espressione, associazione e lavoro sono quindi doverose e gli ostacoli che si frappongono sono da rimupvere dagli organi e membri della Repubblica.
In questa ottica l’accesso ai mezzi di informazione e comunicazione, dalla telefonia a internet, sono da considerarsi inderogabili per consentire nella società attuale un pieno accesso e fruizione delle possibilità di formazione della persona.
L’articolo 2 e l’articolo 3 rimarcano come la Repubblica debba essere un agente attivo nei confronti di chi la compone per permettere a tutti il raggiungimento della propria completezza personale, sociale ed economica.
Questo obbligo, questo imperativo, ricade su ogni singolo membro della Repubblica, istituzioni, rappresentanti e popolo sovrano. è quindi eticamente deprecabile non operare, in seno alle proprie possibilità, al fine che questi ostacoli siano rimossi.
Si noti che questo significa che non è possibile per nessuno evitare di operare al fine di aiutare il prossimo, dalla omissione di soccorso, al danno economico provocato da un comportamento privo di scrupoli tutto questo può essere stigmatizzato nei confronti di questi due articoli.
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Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 3. by The Puchi Herald Magazine is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.